1° GIUGNO 2015 – NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Dal 1° giugno 2015 entrano in vigore il Regolamento (UE) 1357/2014 e la Decisione 2014/955/CE che introducono rispettivamente, nuove caratteristiche di pericolo dei rifiuti, rielaborate per allinearle alle disposizioni del Regolamento CLP, e nuovi codici CER.
In particolare il Regolamento UE 1357/2014 introduce il nuovo allegato III alla direttiva 2008/98/CE e contiene una nuova denominazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, ora indicate con le sigle da HP1 a HP15, per distinguerle dai codici delle indicazioni di pericolo utilizzate nel Reg. (CE) 1272/2008 sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose (c.d. Regolamento CLP).

La decisione della Commissione 2014/955/UE introduce il nuovo elenco europeo dei rifiuti modificando la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.
All’interno del testo della decisione è riportato l’elenco dei codici CER che si arricchisce di tre nuovi codici:
01 03 10* Fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
16 03 07* Mercurio metallico
19 03 08* Mercurio parzialmente stabilizzato

Inoltre sono state modificate alcune descrizioni di capitoli, sottocapitoli e singoli codici.
Ai fini della classificazione dei rifiuti viene confermato il processo di attribuzione del CER:
– Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi;
– Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto;
– Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16;
– Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività identificata nella prima fase.

La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, che attribuisce il corretto codice CER al rifiuto applicando le disposizioni sopraccitate.
Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso ‘assoluto’, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite a partire da giugno con le nuove classi di pericolosità HP, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.

Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso ‘assoluto’, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.
Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari (CODICI A SPECCHIO), uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede, quindi devono essere individuate le eventuali sostanze pericolose presenti attraverso:
– verifica dei processi che lo hanno originato;
– esame delle Schede di Sicurezza o delle Schede Informative delle sostanze utilizzate nel processo;
– eventuali campionamenti e analisi.

Si precisa che la classificazione, in ogni caso, deve essere effettuata prima che il rifiuto venga allontanato dal luogo di produzione.
Si raccomanda pertanto di:
– verificare la necessità di procedere ad una nuova attribuzione dei codici;
– assicurarsi che i rifiuti precedentemente classificati come non pericolosi non siano da riclassificare come pericolosi o viceversa;
– attribuire le nuove caratteristiche di pericolo HP ai CER pericolosi assoluti;
– procedere alla valutazione delle voci speculari al fine di verificare se sussistono caratteristiche di pericolo HP e attribuire il codice conseguente (anche ricorrendo ad analisi se non si hanno informazioni che consentano di identificare le sostanze pericolose presenti).

Se cambia la classificazione e codifica del rifiuto, dovranno essere valutati i seguenti adempimenti:
– Deposito temporaneo;
– Divieto di miscelazione;
– Adempimenti amministrativi (formulari, registri, mud);
– SISTRI;
– Iscrizione all’Albo per il trasporto dei propri rifiuti;
– Qualifica fornitori (traportatori, impianti, intermediari);
– Spedizioni transfrontaliere.

Gli eventuali cambi di CER e delle caratteristiche di pericolo da H a HP, saranno gestiti sui registri di carico e scarico e sui formulari di identificazione tramite apposite annotazioni.
I soggetti che utilizzano software gestionali dovranno attenersi alle istruzioni fornite dalle aziende che commercializzano tali software.
Per quanto riguarda Sistri si segnala che sul suo portale www.sistri.it è stata pubblicata la procedura da seguire a seguito della nuova classificazione dei rifiuti.
Infine si raccomanda ai gestori (trasportatori, impianti ed intermediari) di valutare l’adeguatezza delle proprie autorizzazioni nei confronti dei produttori che hanno modificato la classificazione dei rifiuti.

I gestori di impianti e i trasportatori dovranno inoltre richiedere l’integrazione dei nuovi codici (01 03 10*, 16 03 07*, 19 03 08*) nelle proprie autorizzazioni, qualora intendano procedere alla loro gestione.
A breve dovrebbe essere pubblicato un decreto interministeriale recante la modifica degli allegati D (elenco CER) e I (caratteristiche di pericolo) del D. Lgs. 152/2006, al fine di adeguare il cd Testo Unico Ambientale alle nuove disposizioni comunitarie, comunque vigenti dal 1° di giugno.

A proposito di Nicola Giovanni Grillo

Ingegnere chimico, consulente in gestione dei rifiuti; autore di alcune decine di testi specifici sui rifiuti e di alcuni testi di denuncia sociale.

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